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O. 27/11/2003 n. 3328

- Vista la nota dell'assessore all'ambiente e tutela del territorio della regione Toscana del 3 novembre 2003, con la quale è stata rappresentata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla summenzionata ordinanza n. 3321/2003;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i O.P.C.M. 27-11-2003 N. 3328 – Disposizioni urgenti di Protezione civile. danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

-Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2003, con il quale è stato dichiarato, sino al 30 giugno 2004, lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio delle provincie di L'Aquila e Teramo della regione Abruzzo per le parti interessate dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso;

-Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3303 del 18 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 4 agosto 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso»;

-Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Venezia - Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie, assegnate ai sensi della delibera del CIPE del 29 settembre 2003 al comune di Venezia, per le finalità di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001.

2. Nell'ambito della previsione di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273/2003, in ordine alla possibilità del Commissario delegato di avvalersi di due consulenti, deve ritenersi compreso il potere di fruire della consulenza di un magistrato amministrativo o di un avvocato dello Stato, designato dal medesimo Commissario.

3. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261/2003, è autorizzato a designare un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato, con funzioni di consulenza sulle questioni di carattere giuridico e amministrativo; per tale attività è corrisposto un compenso mensile pari al 50% del trattamento stipendiale, con oneri a carico delle risorse finanziarie assegnate.

4. Il sindaco di Venezia - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione n. 3089 del 4 ottobre 2000, nell'espletamento dei compiti affidatigli e finalizzati alla ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia, è autorizzato a derogare, altresì, a quanto previsto dall'art. 26 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, disponendo per l'adozione di ogni iniziativa finalizzata a garantire un elevato livello di sicurezza, coerente sia con le esigenze funzionali che con quelle estetiche derivanti dall'epoca rispetto a cui è stata ispirata la ricostruzione del teatro.

Art. 2.

1. All'art. 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002, le parole «pari al 20%» sono sostituite con le parole «pari al 50%».

2. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003, le parole «31 ottobre 2003» sono sostituite con le parole «12 ottobre 2003».

3. All'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003, le parole: «di euro 100.000 per il personale della Polizia Municipale,» sono sostituite con le parole: «di euro 200.000 per il personale della Polizia Municipale».

4. Al personale del Ministero degli affari esteri facente parte della delegazione per l'organizzazione della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, direttamente impegnato nello svolgimento delle attività connesse alla Conferenza intergovernativa svoltasi presso talune strutture dell'E.U.R. S.p.a. il 4 ottobre 2003, è riconosciuta un indennità pari a Euro 300 procapite, con oneri a carico del medesimo Ministero.

5. Per l'espletamento delle attività connesse al «grande evento», di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, e successive proroghe e integrazioni, il personale appartenente alla delegazione organizzativa del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea del Ministero degli affari esteri, può essere autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino ad un massimo di 80 ore mensili pro-capite, in deroga ai limiti fissati al Decreto interministeriale n. 35022 del 5 giugno 2003, con oneri a carico del medesimo Ministero.

Art. 3.

1. I versamenti relativi agli adempimenti di obblighi tributari non eseguiti per effetto delle sospensioni intervenute ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2002, n. 212, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2002, prorogate dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, a favore dei soggetti residenti nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvio- O.P.C.M. 27-11-2003 N. 3328 – Disposizioni urgenti di Protezione civile. nali verificatisi nel mese di novembre 2002, sono effettuati in quindici rate a partire dal 1° dicembre 2003.

Art. 4.

1. I termini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 3, lettera b) e d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2002, n. 3257, sono prorogati sino al termine dello stato d'emergenza.

Art. 5.

1. Al prefetto di La Spezia - Commissario delegato, in relazione ai maggiori compiti conferitigli ai sensi dell'ordinanza n. 3223/2002, è riconosciuto un compenso per tutta la durata dello stato d'emergenza, correlato su base mensile alla retribuzione di posizione in godimento di cui all'art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.

2. Il termine previsto all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3223/2002, è prorogato al 31 dicembre 2003. Il relativo onere è posto a carico delle risorse di cui all'art. 6 della medesima ordinanza.

3. Per l'attuazione di tutti i necessari interventi finalizzati al superamento della situazione d'emergenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, prorogato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, il prefetto di La Spezia - Commissario delegato, nei limiti stabiliti dalla regione Liguria, con le risorse finanziarie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 del 12 settembre 2003, così come modificata dall'ordinanza n. 3317 del 10 ottobre 2003, nomina il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Liguria quale soggetto attuatore, avvalendosi delle deroghe previste dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3223 del 25 giugno 2002, che sono così integrate: art. 24 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni; Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16; Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65; Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nei limiti strettamente necessari all'attuazione degli interventi.

Art. 6.

1. Nell'ambito delle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio delle province di Napoli, Caserta e Salerno, il 9 settembre 2003, e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 ottobre 2003, citato in premessa, il prefetto di Napoli è autorizzato ad erogare contributi a titolo di indennizzo in favore dei nuclei familiari che, a causa degli eventi stessi, abbiano subito la perdita di uno o più componenti. Tali indennizzi possono essere erogati, anche in deroga alle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato, e sono determinati, rispetto ad ogni specifica fattispecie, con provvedimento da adottarsi d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per la protezione civile.

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315 del 2 ottobre 2003, le parole: «la somma di euro 311.180,00» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di euro 224.000,00».

Art. 8.

1. All'art. 1, comma 3, lettera c), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3321 del 23 ottobre 2003, dopo le parole «ed ai beni immobili », è aggiunto il seguente periodo «nonchè ai beni mobili di carattere indispensabile».

Art. 9.

1. All'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, dopo la lettera b) è aggiunto il seguente periodo: «In relazione alle peculiari situazioni di grave danneggiamento che hanno interessato fabbricati e manufatti destinati ad attività d'impresa a seguito degli eventi metereologici del 29 agosto 2003, e rispetto a cui siano riscontrabili situazioni di grave rischio per la pubblica e privata incolumità connesse alla ubicazione in aree ad elevato rischio idrogeologico, il Commissario delegato è autorizzato a concedere contributi per la delocalizzazione di dette attività nel periodo di vigenza dello stato d'emergenza determinati, previa definizione di criteri ispirati a principi di rigorosa perequazione, in relazione alla consistenza superficiaria delle aree coperte e scoperte utilizzati». O.P.C.M. 27-11-2003 N. 3328 – Disposizioni urgenti di Protezione civile.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003, n. 3309, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

3. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 2 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

4. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 3, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'ammi-nistrazione, determinandone il relativo compenso, nonchè ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.

 

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